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Statuto

Titolo VII - AVVICENDAMENTO DEGLI ORGANI DELLA COMPAGNIA

ARTICOLO 17

1. Entro il termine di cui all’art.8.2 il Presidente uscente avvia il procedimento ivi previsto per ottenere le designazioni dei nuovi Consiglieri.

2. Ottenute tutte le designazioni ai sensi dell’art.8.3 ovvero, in difetto, ai sensi dell’art.8.4, il Presidente uscente, sentito il Collegio dei Revisori, accerta l’osservanza dello statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli Enti designanti nell’effettuare le designazioni, provvede alla nomina delle persone designate e convoca la prima riunione del nuovo Consiglio Generale, ponendo all’ordine del giorno i seguenti argomenti:

- verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità;

- insediamento del nuovo Consiglio Generale;

- cooptazioni;

- nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori.

3. La prima riunione del nuovo Consiglio Generale è presieduta dal Presidente uscente. Il Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità di ciascuno dei propri componenti e l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ovvero di decadenza o di sospensione sulla base delle relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati, dichiara l’organo legittimamente insediato. A partire da tale momento cessano ad ogni effetto i Consiglieri scaduti.

4. Il Consiglio non appena insediato effettua le cooptazioni come previsto dall’art.8.6.

5. Effettuati gli adempimenti di cui al comma precedente, il Consiglio nomina il Presidente, i Vice Presidenti, gli altri componenti del Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori: a partire da tale momento il Presidente uscente e gli altri organi sostituiti cessano dalle loro funzioni.

6. Dalla data di scadenza fino al momento della loro effettiva sostituzione gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo mantengono le loro funzioni esclusivamente per il compimento degli affari correnti.