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Titolo I
Costituzione – Sede – Scopo – Patrimonio
ARTICOLO 1
Costituzione - Sede
La Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo – già avente la
denominazione di Fondazione dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino
per la Cultura, la Scienza e l’Arte - di seguito denominata per brevità
Fondazione è un ente di diritto privato costituito con atto pubblico in
data 6/5/1985 e con sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II,
75.
L’Ente fondatore, ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro in data
28 ottobre 1991 n. 435990, ha assunto la denominazione di Compagnia di
San Paolo. ARTICOLO 2
Scopo
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di promuovere la
salvaguardia, l’arricchimento e la valorizzazione del patrimonio
artistico, e l’accrescimento e la diffusione dell’interesse per l’arte.
La Fondazione può operare in Italia e all’estero nei modi e con gli
strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il
conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la
partecipazione a Enti le cui attività risultino correlate con quelle
della Fondazione, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme
dettate dal presente Statuto.
ARTICOLO 3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione originario versato dal Fondatore, come risulta
dall’atto costitutivo, e dalle integrazioni a suo tempo effettuate
dallo stesso;
- dai beni mobili, immobili e dalle elargizioni che potranno pervenire
alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa
destinazione a incremento del patrimonio;
La Fondazione può altresì accrescere il proprio patrimonio mediante
incorporazione di Enti senza finalità di lucro.
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle
seguenti entrate:
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, effettuata ai sensi
del successivo art.13;
- ogni altro eventuale contributo o elargizione che pervenga alla
Fondazione, sempreché non sia espressamente destinato all’incremento
del patrimonio.
Titolo II
Organi – Comitati tecnici e scientifici ARTICOLO 4
Organi
Sono Organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 5
Presidente
Il Presidente, nominato dalla Compagnia di San Paolo, dura in carica 4
anni, e più precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo anno di mandato, e può essere confermato una sola volta.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai
terzi e in giudizio con i connessi poteri di firma ed esercita i poteri
attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa nell’ambito delle
deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
Convoca il Consiglio d’Amministrazione, stabilendone l’ordine del
giorno, e ne presiede le riunioni.
Può assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d’urgenza, ivi
compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio di
Amministrazione nella prima riunione successiva.
In caso di sua assenza o impedimento i poteri predetti sono esercitati
dal Vice Presidente nominato ai sensi dell’art.8.
Qualora il Presidente e il Vice Presidente siano assenti o impediti, i
poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di
nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di
età.
Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla
carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione,
udito il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 6
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero
di componenti compreso tra un minimo di quattro e un massimo di dieci,
oltre il Presidente, nominati dalla Compagnia di San Paolo.
Sino a un terzo dei Consiglieri possono essere nominati su designazione
di soggetti che sostengano la Fondazione.
I soggetti di cui al comma precedente sono individuati dal Consiglio di
Amministrazione, con deliberazione di due terzi dei membri, sulla base
delle contribuzioni di detti soggetti all’attività della Fondazione.
I Consiglieri durano in carica quattro anni, e più precisamente fino
all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno di mandato.
La Compagnia di San Paolo provvede altresì, per il rimanente periodo
del quadriennio, alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque
ragione, siano venuti a cessare dalla carica anteriormente alla
naturale scadenza della stessa.
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso
di titoli culturali e professionali adeguati ovvero possedere
competenze ed esperienze attinenti all’attività della Fondazione.
Ai Consiglieri spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla
carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione
su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 7
Normativa per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della
Fondazione, che ne assume la Presidenza.
Si riunisce almeno quattro volte l’anno ovvero ogni qualvolta sia
ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un
terzo dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da
trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti
mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di
comunicazione elettronica, da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello
fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la
convocazione può avvenire con le stesse modalità con semplice preavviso
di 48 ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del
Consiglio di Amministrazione possono tenersi in tele-conferenza.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni
vengono assunte a maggioranza dei votanti; ciò salvo quando siano
richieste dallo Statuto maggioranze qualificate. In caso di parità dei
voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario
Generale, che assolve anche alle funzioni di Segretario del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare
ad assistere alle sue riunioni uno o più componenti i Comitati Tecnici
e Scientifici, se costituiti ai sensi dell’art. 11.
ARTICOLO 8
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per
l’amministrazione sia ordinaria, sia straordinaria della Fondazione.
Spettano in particolare al Consiglio di Amministrazione:
a) la definizione degli obbiettivi, programmi e progetti della
Fondazione;
b) la definizione delle scelte di investimento del patrimonio della
Fondazione secondo criteri di convenienza e sicurezza;
c) l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
d) la nomina nel proprio ambito del Vice Presidente;
e) la nomina del Segretario Generale;
f) la partecipazione in enti le cui attività risultino correlate con
quelle della Fondazione;
g) le determinazioni in materia di modifiche statutarie e di
liquidazione dell’Ente;
h) l’eventuale delega al Presidente e al Segretario Generale di
ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti nello Statuto dagli
articoli 5 e 9 per singoli atti o categorie di atti, fissandone i
limiti e le modalità di esercizio;
i) la delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della
Fondazione.
ARTICOLO 9
Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che
ne definisce il trattamento economico, la posizione giuridica e la
durata in carica.
Egli cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione e coordina le attività della Fondazione, predispone i
progetti dei bilanci preventivi e consuntivi e partecipa alle riunioni
di Consiglio in qualità di Segretario del medesimo.
Il Segretario Generale è responsabile della redazione e conservazione
dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Provvede
alla tenuta dei registri e della contabilità e ne conserva la
documentazione relativa.
ARTICOLO 10
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi
e due supplenti nominati dalla Compagnia di San Paolo che, all’atto
della nomina, indica anche l’esponente che assumerà le funzioni di
Presidente del Collegio stesso.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
La Compagnia provvede altresì, per il rimanente periodo del
quadriennio, alla sostituzione dei Revisori dei Conti che, per
qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica anteriormente
alla naturale scadenza della stessa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione
finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci
preventivi e consuntivi.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Ai Revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate
dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio di
Amministrazione tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla
tariffa professionale dei dottori commercialisti.
I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti
professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti.
ARTICOLO 11
Comitati Tecnici e Scientifici
Il Consiglio di Amministrazione può nominare Comitati Tecnici e
Scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare
competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della
Fondazione.
I Comitati Tecnici e Scientifici sono organi di consulenza; i compiti,
la durata e le modalità di funzionamento, nonché i relativi compensi,
sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.
Titolo III
Esercizio finanziario – Bilancio – Gestione del patrimonio
ARTICOLO 12
Esercizio finanziario - Bilancio
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno.
Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione
approva il bilancio dell’esercizio precedente.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione
approva il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo corredato dal programma di
attività vengono trasmessi alla Compagnia di San Paolo entro 5 giorni
dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Se
entro 30 giorni dalla ricezione dei bilanci la Compagnia non formula
osservazioni scritte al Consiglio di Amministrazione, essi si intendono
definitivamente approvati.
ARTICOLO 13
Gestione del patrimonio
Gli attivi patrimoniali sono investiti mirando alla salvaguardia della
miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la
sicurezza degli impieghi.
Nelle politiche di investimento è fatto tassativo divieto di perseguire
intenti speculativi o finalità difformi rispetto agli scopi
istituzionali della fondazione.
Titolo IV
Disposizioni varie, finali e transitorie
ARTICOLO 14
Disposizioni varie
La Fondazione può concordare con la Compagnia di San Paolo di
avvalersi, per l’esercizio della propria attività, delle strutture di
questa.
ARTICOLO 15
Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge,
possono essere apportate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno
2/3 dei suoi componenti.
ARTICOLO 16
Durata ed estinzione
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Sono cause di
estinzione le ipotesi previste dall’art. 28 C.C., restando esclusa la
trasformazione.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali
sono devoluti alla Compagnia di San Paolo che li destinerà al
soddisfacimento delle finalità analoghe a quelle poste a oggetto
dell’attività della Fondazione.
ARTICOLO 17
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento ai principi generali e alle norme di legge applicabili in
materia.
ARTICOLO 18
Disposizioni transitorie
Gli attuali componenti gli organi della Fondazione rimangono in carica
sino all’insediamento dei nuovi organi successivo all’approvazione del
presente statuto da parte dell’Autorità di Vigilanza. |