Statuto
ARTICOLO 12
1. Il Comitato di Gestione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di cinque e un massimo di sette, secondo le determinazioni del Consiglio Generale; ne fanno parte di diritto il Presidente e i Vice Presidenti.
2. Oltre a nominare il Presidente e i Vice Presidenti come previsto dagli artt.7.1 e 7.2, il Consiglio Generale in occasione della prima riunione nomina anche gli altri componenti del Comitato di Gestione.
3. I componenti del Comitato di Gestione possono essere scelti anche nell’ambito del Consiglio Generale: in tal caso il Consigliere così nominato, qualora accetti la carica, decade da quella ricoperta nell'organo di indirizzo e viene sostituito nei modi di cui all’art.9.2.
4. I componenti del Comitato di Gestione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità specifica previsti nel presente statuto. La delibera portante la loro nomina deve far constare il metodo adottato per la scelta e l’esistenza dei requisiti di professionalità, esperienza e competenza coerenti con le specificità della funzione da svolgere.
5. Il Comitato di Gestione dura in carica quanto il Consiglio Generale e scade con esso. I suoi componenti possono essere rinominati per una sola volta.
6. Il Consiglio Generale può in ogni tempo deliberare l’esercizio dell’azione di responsabilità neiconfronti di uno o più dei componenti dell’organo di amministrazione ovvero dell’organo di controllo, nel caso di grave inadempimento dei doveri derivanti dalla carica ricoperta. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio di coloro contro cui è proposta.
7. Il componente del Comitato di Gestione che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Qualora per dimissioni o per altracausa vengano a mancare uno o più componenti del Comitato di Gestione, alla loro sostituzione provvede il Consiglio Generale in occasione della prima riunione successiva. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione, l’intero Comitato s’intende dimissionario e il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Generale affinché provveda alle nuove nomine.
8. I componenti del Comitato di Gestione, compreso quando del caso il Presidente, nominati dal Consiglio Generale in conformità a quanto previsto nei commi precedenti, durano in carica per il tempo residuo che sarebbe spettato ai componenti sostituiti.
ARTICOLO 13
1. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Compagnia. Sono riservate comunque alla competenza del Comitato di Gestione:
- la nomina e revoca del Segretario Generale e la determinazione del relativo compenso;
- l’assunzione da parte della Compagnia degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all’art.11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
Il compimento degli atti urgenti previsti dall’art.7.6 compete al Presidente in qualità di legale rappresentante con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio. Per specifiche operazioni il Comitato di Gestione può delegare di volta in volta i necessari poteri al Presidente, a uno o più dei propri componenti, ovvero al Segretario Generale.
2. Al Presidente possono essere delegati in via generale poteri di decisione sulle spese e sulle erogazioni nei settori rilevanti. Del relativo esercizio egli è tenuto a riferire periodicamente al Comitato di Gestione.
3. I componenti del Comitato di Gestione non possono rivestire la carica di consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria.
4. Ai componenti del Comitato di Gestione competono, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo fisso e le medaglie di presenza come determinati dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 14
1. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di tre componenti. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno.
2. Le sedute del Comitato di Gestione si tengono di regola presso la sede della Compagnia; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all’estero.
3. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Comitato di Gestione e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni concernenti persone il Comitato di Gestione può stabilire particolari modalità di votazione.
6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione.
7. I verbali delle deliberazioni del Comitato di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario Generale della Compagnia, che funge da Segretario del Comitato e che può farsi coadiuvare da altre persone designate dal Comitato. In caso di assenza del Segretario Generale, le funzioni di Segretario saranno svolte da altra persona designata dal Comitato.


