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Regolamento

Articolo 8 - Soggetti tecnico-scientifici e loro referenti

1. Secondo le previsioni dell’articolo 19 dello Statuto, il Consiglio Generale può nominare uno o più Comitati scientifici formati da esperti scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori rilevanti, definendone con apposito regolamento interno e sentito il Collegio dei Revisori la durata, le modalità di funzionamento e i relativi compensi. Tali Comitati scientifici, caratterizzati da una apertura internazionale, possono assistere il Consiglio nelle attività di analisi e programmazione per interi settori, e possono essere coinvolti nelle sessioni del Consiglio dedicate a giornate di studio.

2.Il Comitato di Gestione può nominare, per specifiche esigenze, Comitati tecnici di valutazione composti da soggetti dotati di professionalità specialistiche, determinandone, sentito il Collegio dei Revisori, attribuzioni, modalità di funzionamento e relativi compensi. Tali Comitati tecnici assistono il Comitato di Gestione soprattutto nelle attività di definizione e di valutazione dei programmi di cui all’articolo 4, comma primo.

3. Il Presidente, sentito il Collegio dei Revisori per la definizione del compenso, può nominare esperti, che hanno la funzione di assistere gli uffici attraverso la formulazione di pareri nell’ambito delle attività di selezione, definizione, gestione e valutazione di progetti o altre forme di intervento della Compagnia.